Nuovo Regime Forfettario
La Legge di Stabilità introduce un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire gli attuali regimi esistenti, a decorrere dal 2015.
Il nuovo regime, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfetario, prevede in breve:
· la determinazione particolarmente semplificata del reddito;
· l’assoggettamento di tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali
IRPEF e dell’IRAP;
· adempimenti semplificati, confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti
nell’attuale regime dei minimi.
Si evidenzia che il regime in esame non è riservato alle nuove iniziative ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi/compensi e alla “struttura minimale”.
Nel nuovo regime forfettario:
- il limite di fatturato, dagli attuali 30.000,00 varia da un minimo di 15.000 fino ad un
massimo di 40.000 sulla base dell’attività svolta;
- l’imposta sostitutiva sale dal 5% al 15%;
- l’imposta non si calcola più sul reddito effettivamente prodotto, ma sulla base di
coefficienti di redditività a seconda dell’ambito di attività;
- il limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro;
sono ammesse spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino
a 5.000,00 euro all’anno;
- è previsto, limitatamente alle imprese, un regime agevolato anche ai fini contributivi che
prevede l’'eliminazione del minimale contributivo.
Contabilità Ordinaria
Al regime di contabilità ordinaria appartengono sempre, a prescindere da ogni altra considerazione, le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono appartenere al regime ordinario o a quello semplificato a seconda dell'ammontare dei loro ricavi. Il regime ordinario si applica nei casi di società di persone e di imprese individuali che, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi pari o superiori a:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:
- i registri IVA:
- il registro dei beni ammortizzabili;
- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- il libro mastro.
Contabilità Semplificata
Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
- i registri IVA:
- il registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in semplificata tale registro può essere omesso se le relative annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti).
Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.
Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.
Il professionista in contabilità semplificata deve tenere:
- i registri IVA;
- il registro incassi e pagamenti.
Quest’ultimo registro deve essere tenuto per procedere alla determinazione del reddito. Esso può essere omesso se, sui registri IVA sono annotati, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad IVA rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Inoltre è necessario annotare, a fine esercizio, l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate.
I professionisti in contabilità ordinaria devono tenere, oltre ai registri IVA, anche il registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari.
Modelli Intrastat
A decorrere dal 1° gennaio 2003 i soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione Europea sono obbligati alla compilazione dei modelli Intrastat, che consistono in elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni poste in essere.
Per essere definiti intracomunitari gli scambi devono rispettare tre requisiti:
- lo scambio deve riguardare una cessione di beni o una prestazione di servizi come individuata dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (requisito oggettivo);
- i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità Europea (requisito territoriale);
- le operazioni devono essere realizzate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (requisito soggettivo).
Il D. Lgs. n. 18 del 11/02/2010, pubblicata sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010 prevede l'estensione dell'obbligo di presentare il modello Intrastat non solo per le cessioni di beni ma anche per le prestazioni di servizi. In particolare, i modelli da presentare sono i seguenti:
- Modello Intra 1 per le cessioni intracomunitarie;
- Modello intra 2 per gli acquisti intracomunitari.
La presentazione degli elenchi Intrastat deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale, sulla base dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Quindi in caso di presentazione trimestrale le scadenze sono le seguenti:
- I trimestre: 25/4;
- II trimestre: 25/7;
- III trimestre: 25/10;
- IV trimestre: 25/01.
Non è più prevista la possibilità di presentare i modelli annualmente.
I requisiti per l'invio di tali modelli con cadenza trimestrale anziché mensile prevedono il non superamento nel trimestre in corso e nei 4 precedenti della soglia di un ammontare trimestrale di acquisti o cessioni di beni e di servizi intracomunitari pari ad Euro 50.000,00, limite da considerare singolarmente per ognuna delle due tipologie di operazioni.
E', pertanto, possibile che uno stesso contribuente, a seconda della propria situazione, risulti trimestrale per gli Intra 2 e mensile per gli Intra 1 (o viceversa), così come ricadere nella stessa periodicità trimestrale o mensile per entrambi gli elenchi. I contribuenti che rispettano i limiti di Euro 50.000,00 hanno, comunque, la possibilità di optare per l'invio mensile dei modelli.
Infine, la norma specifica che per i soggetti che superano anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti la soglia delle cessioni o dei servizi resi, scatta la periodicità mensile dell'Intra 1 (idem per l'Intra 2 in merito ad acquisti e servizi ricevuti) a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.
Gestione F24 Telematici
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06).
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.
Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2, e articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:
-
direttamente
-
mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; per effettuare tale versamento è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
-
ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.
-
tramite gli intermediari abilitati a Entratel o Fisco-online
- che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3;
- che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.